La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 87 del 28 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 8 del 26 Giugno 2020 (sospensione)
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