La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 99 del 23 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 23 Maggio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 168 del 27 Novembre 2020 (sospensione)
0 Comment