In tema di procedimento disciplinare, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione (nella specie, esclusa) da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
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