In tema di procedimento disciplinare, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, nonché in sede di Legittimità, per tutte, Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 19 Dicembre 2013 (sospensione)
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