In tema di procedimento disciplinare, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 29 Dicembre 2015 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 13 Luglio 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22516 del 07 Novembre 2017 (accoglie)
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