Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Marzo 2015 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21948 del 28 Ottobre 2015 (respinge)
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