La mancanza, nella decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente e del segretario non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto, non è legittimato a dedurre, in sede di impugnazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Maggio 2011 (avvertimento)
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