Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 261 del 28 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Panuccio), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 169.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)
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