La Guardia di Finanza formula diversi quesiti in ordine allo svolgimento di attività professionale forense in forma associata, con specifica esclusione della disciplina di svolgimento della professione in forma societaria (sia di persone che di capitali).

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare in relazione agli stessi rispettivamente nel modo seguente.
1. L’avvocato ben poteva costituirsi nell’anno 1997 in associazione professionale con altri avvocati ai sensi delle norme sulla società semplice (L. 23 novembre 1939, n. 1815 e art. 2251 c.c.): non avrebbe allora potuto costituire una società di persone, poiché le previsioni di società di persone tra avvocati sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D. L.gs n.96/2001; quelle di capitali dall’art. 5 della L. 247/2012 (che però non è ancora stato attuato, avendo il Governo lasciato decadere la delega da detto articolo prevista).
2. L’associazione è validamente costituita mediante contratto, che non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
3. Il mandato professionale è sempre esclusivamente personale e va quindi conferito in proprio all’avvocato (vedi ora l’art. 4 della L. 247/12).
4. L’avvocato può e deve rappresentare il mandante che gli ha conferito personalmente il mandato a rappresentarlo in giudizio e stragiudizialmente: non potendosi il mandato professionale conferire all’associazione.
5. Per le stesse ragioni l’avvocato può essere domiciliatario di altri avvocati in proprio: e non deve ricevere tali incarichi attraverso l’associazione.
6. Il mandato va conferito dal cliente direttamente e personalmente all’avvocato e non all’associazione: perché questa, essendo priva di ius postulandi, come tale non può stare in giudizio. L’associazione è iscritta in un apposito pubblico elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine del luogo in cui l’associazione ha la sede.
7. L’avvocato associato può ricevere in proprio da altri colleghi incarichi di domicilio.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), 23 novembre 2016, n. 112

Quesito n. 249, Guardia di Finanza

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 112 del 23 Novembre 2016
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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