La grave debolezza psichica ovvero l’incapacità di intendere e volere è incompatibile con l’esercizio concreto della professione forense

L’incapacità naturale è incompatibile con l’esercizio concreto della professione forense (Nel caso di specie, l’incolpato -che si era appropriato delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo pubblico ufficio di amministratore di sostegno in ben cinque procedure – aveva richiesto di essere sottoposto a perizia psichiatrica, lamentando un proprio asserito disturbo mentale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021

NOTA:
Sulla cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato a sua volta sottoposto ad amministrazione di sostegno, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 73 del 09 Ottobre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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