La giurisdizione speciale del CNF in materia elettorale

Anche in materia elettorale, il Consiglio Nazionale Forense esercita una giurisdizione speciale (precostituzionale, in linea con i precetti costituzionali alla luce della VII disposizione transitoria della Costituzione), la quale comporta la competenza a conoscere in sede di reclamo delle controversie contro i risultati dell’elezione, e si estende anche alle questioni che fungono da presupposto della contestazione sui risultati quale quella relativa alla incandidabilità/ineleggibilità di coloro che fossero eventualmente risultati eletti, giacché i risultati delle elezioni risentono, in un modo o nell’altro dell’incandidabilità/ineleggibilità di un candidato perché la sua proclamazione in qualità di consigliere eletto è radicalmente nulla e tamquam non esset se risultasse che egli non era candidabile o eleggibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Ottobre 2013 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Novembre 2012
Giurisprudenza CNF

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