Anche in materia elettorale, il Consiglio Nazionale Forense esercita una giurisdizione speciale (precostituzionale, in linea con i precetti costituzionali alla luce della VII disposizione transitoria della Costituzione), la quale comporta la competenza a conoscere in sede di reclamo delle controversie contro i risultati dell’elezione, e si estende anche alle questioni che fungono da presupposto della contestazione sui risultati quale quella relativa alla incandidabilità/ineleggibilità di coloro che fossero eventualmente risultati eletti, giacché i risultati delle elezioni risentono, in un modo o nell’altro dell’incandidabilità/ineleggibilità di un candidato perché la sua proclamazione in qualità di consigliere eletto è radicalmente nulla e tamquam non esset se risultasse che egli non era candidabile o eleggibile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Ottobre 2013 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Novembre 2012
0 Comment