L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 18 Dicembre 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 27 Ottobre 2014 (sospensione)
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