La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l’obbligo in parola attraverso la “consultazione assidua e sistematica su internet di siti giuridici gratuiti” nonché, per quanto riguardava la formazione in materia deontologica, attraverso “le ripetute segnalazioni per comportamenti non ortodossi di colleghi a chi di dovere”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione, confermando la sanzione comminata dal consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 22 Novembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 22 Settembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment