L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 09 Giugno 2011 (censura)
0 Comment