A differenza della previgente disciplina (RDL n. 1578/1933), in cui il COA avviava, istruiva e decideva il procedimento disciplinare nei confronti dei propri iscritti, nel nuovo ordinamento professionale (L. n. 247/2012) al COA è rimasta la sola fase di attivazione del procedimento (peraltro con atto privo di alcun potere discrezionale), mentre la fase istruttoria è attribuita al consigliere istruttore del CDD e quella decisoria alla sezione giudicante del CDD, composta senza la partecipazione del consigliere istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 140 del 22 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 Aprile 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 18 Dicembre 2023 (sospensione cautelare)
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