La disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi ha trovato applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/2012, non essendovi stata abrogazione da parte dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 (Nel caso di specie, l’udienza dibattimentale conclusiva si era tenuta prima dell’entrata in vigore della riforma e la decisione disciplinare era stata depositata dopo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione stessa per asserita incompetenza funzionale del Consiglio dell’Ordine).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Virgintino), sentenza n. 189 del 5 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 05 Novembre 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 22 Maggio 2014 (censura)
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