La formazione e l’utilizzo di atti falsi sono illeciti permanenti

L’utilizzo in giudizio di un documento falso (nella specie, un riconoscimento di debito) costituisce illecito deontologico (art. 50 cdf) di natura permanente, in quanto i suoi effetti si protraggono per tutto il tempo in cui l’incolpato si avvalga del documento stesso, sicché la cessazione della condotta coincide con la conclusione di quel giudizio. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 370/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 332/2023, CNF n. 250/2022, Cass. n. 24378/2020, CNF n. 142/2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 2 del 23 Giugno 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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