La formazione di una falsa notifica costituisce gravissimo illecito disciplinare

Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdf), ai quali la professione forense deve sempre ispirarsi, oltre che del dovere di verità (art. 50 cdf), il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari, avvalendosene scientemente in giudizio e nelle altre sedi, collazionando in modo artificioso un atto giudiziario in realtà mai notificato, apponendovi la relata di un’altra notifica (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 99 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 133 del 17 Gennaio 2021 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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