Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdf) e fiducia (art. 11 cdf) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato cinque falsi provvedimenti giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 04 Giugno 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 15 Settembre 2023 (radiazione)
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