La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare

La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’iscritto aveva lamentato l’asserita eccessività e sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi inflittagli “posto che i fatti penalmente rilevanti sono ancora sub iudice e che, a fronte di una sempre possibile assoluzione, tale sospensione causerebbe un danno irreparabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 336 del 21 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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