La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’iscritto aveva lamentato l’asserita eccessività e sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi inflittagli “posto che i fatti penalmente rilevanti sono ancora sub iudice e che, a fronte di una sempre possibile assoluzione, tale sospensione causerebbe un danno irreparabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
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