La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, il professionista non svolgeva l’incarico ricevuto, forniva al cliente aggiornamenti non veri e corrispondenti alla realtà e rilasciava copia di un dispositivo di sentenza rivelatosi artefatto e non veritiero. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di anni tre dall’esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 09 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Novembre 2014 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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