La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 47 del 27 maggio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 Maggio 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Novembre 2012 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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