Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016
Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI
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