Il professionista che falsifichi contratti e documenti pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato la firma del cliente in una quietanza, trannenendo per sè le relative somme senza l’esplicito consenso dello stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 12 Dicembre 2018 (sospensione)
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