La durata della sospensione disciplinare dell’incolpato non deve necessariamente corrispondere alla durata della reclusione inflitta in sede penale all’imputato

Il procedimento disciplinare riveste piena autonomia rispetto al giudizio penale, soprattutto in ordine alla valutazione deontologica delle condotte contestate e alla irrogazione della sanzione, sicché non può ammettersi una sorta di parametrazione della sanzione disciplinare rispetto alla pena irrogata in sede penale, dovendo il giudice della disciplina applicare in via del tutto autonoma il sistema sanzionatorio previsto dal codice deontologico (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato la decisione del CDD, ritenendo inadeguata la sospensione disciplinare di 2 anni e 6 mesi a fronte della condanna penale a 5 anni e 6 mesi sei di reclusione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 404 del 31 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 404 del 31 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 34 del 07 Novembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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