La duplice rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d. (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d. (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato). (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre appello, pur avendone ricevuto mandato dal cliente).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 20 Febbraio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Novembre 2009 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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