La duplice ratio del divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite

L’art. 35 co. 8 cdf (secondo cui “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”) -che costituisce applicazione dell’art. 10 L. n. 247/2012 (“Informazioni sull’esercizio della professione”), dell’art. 17 cdf (“Informazione sull’esercizio dell’attività professionale”), dell’art. 28 cdf (“Riserbo e segreto professionale”), dell’art. 37 cdf (“Divieto di accaparramento”) e dell’art. 57 co. 1 cdf (“Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione”)- ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall’altro, tutelare l’autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 93 del 4 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Dicembre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment