Il quesito, così come posto, presenta diversi evidenti profili d’inammissibilità, in primo luogo lo stesso risulta proposto da soggetto privo della legittimazione ad adire la Commissione. La stessa, infatti, può essere interpellata esclusivamente dai Consigli territoriali e da Enti statali, non da persone fisiche.
Inoltre, il quesito come proposto mancherebbe della astrattezza che deve necessariamente caratterizzare le richieste di parere rivolte alla Commissione. Dalla lettura della stessa, infatti, se bene non sia specificamente individuabile la parte interessata, è dato individuare una vicenda e una questione specifica, mentre la funzione impone alla Commissione la pronuncia su problematiche di carattere generale.
Il quesito è, pertanto, inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 24 Maggio 2012- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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