Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 11 Giugno 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera n. 22 del 06 Giugno 2017 (sospensione)
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