Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 16 giugno 2018, n. 64.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 19 Dicembre 2014 (censura)
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