Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 22 marzo 2017, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 13 Dicembre 2013 (cancellazione)
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