Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 141
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 09 Ottobre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
0 Comment