Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 44 del 21 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 Giugno 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 29 Marzo 2019 (sospensione cautelare)
0 Comment