Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini specificamente riferiti alla nuova disciplina.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)
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