La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF

Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva. Ne consegue che il sindacato del CNF è limitato – pacificamente – alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione, ed interviene laddove l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 28 Marzo 2025 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 5 del 28 Marzo 2025 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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