L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 2013 (censura)
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