Il diritto di difesa dell’incolpato sottoposto a procedimento disciplinare non gli attribuisce la facoltà di usare espressioni gratuitamente offensive (nella specie, verso l’intero Ordine Forense e la Magistratura), la cui rilevanza disciplinare va rimessa al Consiglio territoriale di appartenenza per quanto di competenza.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Novembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
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