Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato aveva qualificato come “ridicola” la difesa di controparte, basata su “sciocchezze giuridiche”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 20 Aprile 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Marzo 2005 (censura)
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