La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 175 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 13 Dicembre 2017 (sospensione)
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