La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento, in luogo della censura comminata all’incolpato dal consiglio territoriale, la cui decisione è stata quindi riformata in parte qua).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.11.2010, nr. 195.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Novembre 2011 (censura)
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