La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al giudice

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, nellambito di un procedimento disciplinare a proprio carico, l’incolpato depositava memoria difensiva, nella quale, riferendosi al magistrato autore dell’esposto nei suoi confronti, scriveva: “rappresenta un atto di odio, manifestato nei confronti della scrivente, poiché egli era ed è un soggetto collerico, per definizione un “delinquente per senso di colpa”, in quanto era perfettamente a conoscenza di quanto aveva operato ai danni della scrivente, abusando della sua posizione di magistrato, e venendo meno al principio di imparzialità doveroso per un magistrato che nel caso che ci occupa, ha redatto un provvedimento al solo scopo di punire la scrivente per la profonda stima ed amicizia, che mi legava e mi lega, ad un uomo da lui tanto invidiato ed odiato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 84 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 28 Marzo 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 26 Giugno 2024 (censura)
Giurisprudenza CNF

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