La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 01 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Novembre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 41988 del 30 Dicembre 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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