La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riferito alla propria controparte la nota frase attribuita ad Einsten sulla stupidità e l’universo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 28 del 13 Aprile 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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