In tema di difesa personale della parte, la norma di cui all’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali di cui agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 1578 del 1933 e 60 del R.D. 37 del 1934, con la duplice conseguenza che l’esercizio della funzione di avvocato e procuratore non è consentita se non ai soggetti iscritti all’albo professionale, e che la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giudice speciale è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell’albo speciale, salvo che norme di legge non dispongano diversamente. In particolare, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, al professionista non iscritto nell’albo speciale è consentito, in via eccezionale, l’esercizio personale dello “ius postulandi”, a condizione che egli risulti, comunque, iscritto nell’albo ordinario, con (l’eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale (art. 60, comma quarto, R.D. 37 del 1934 citato).
Cassazione Civile, sentenza del 28 luglio 1998, n. 7399, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Roselli F- P.M. Leo A (Conf.) – GARGANI c. CONSIGLIO DELL’ORDINE AVV. RIETI
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