La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione

La dichiarazione di carenza di interesse all’impugnazione equivale a rinuncia formale al ricorso, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 8 aprile 2016, n. 57

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 08 Aprile 2016 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 24 Novembre 2011
Giurisprudenza CNF

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