Il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)
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