In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 2 maggio 2016, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Consiglio Nazionale Forense, 29 dicembre 2008, n. 214.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 02 Maggio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 18 Giugno 2013 (censura)
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