La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28322 del 4 novembre 2024

Giurisprudenza Cassazione

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