Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 Giugno 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 37 del 19 Dicembre 2017 (radiazione)
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