Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 01 Giugno 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Dicembre 2013 (censura)
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